Art. 27

Ambito della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Ambito della legge applicabile La legge applicabile agli effetti patrimoniali delle unioni registrate ai sensi del presente regolamento determina tra l'altro: a) la classificazione dei beni di uno o entrambi i partener in varie categorie durante e dopo l'unione registrata; b) il passaggio dei beni da una categoria all'altra; c) la responsabilità di un partner per le passività e i debiti dell'altro partner; d) i poteri, i diritti e gli obblighi di uno dei partner o di entrambi i partner con riguardo ai beni; e) la divisione, distribuzione o liquidazione dei beni all'atto dello scioglimento dell'unione registrata; f) le conseguenze degli effetti patrimoniali delle unioni registrate sui rapporti giuridici tra un coniuge e i terzi; g) la validità formale della convenzione tra partner.
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Art. 27 Regolamento (UE) 2016/1104 — Ambito della legge applicabile | Portale Normativo