Art. 23

Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile 1.   L'accordo di cui all' è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i partner. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione duratura dell'accordo. 2.   Se la legge dello Stato membro in cui entrambi i partner hanno la residenza abituale al momento della conclusione dell'accordo prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti. 3.   Se, al momento della conclusione dell'accordo, la residenza abituale dei partner si trova in Stati membri diversi e se la legge di tali Stati prevede requisiti di forma differenti per le convenzioni tra partner, l'accordo è valido, quanto alla forma, se soddisfa i requisiti della legge di uno dei due Stati. 4.   Se, al momento della conclusione dell'accordo, uno solo dei partner ha la residenza abituale in uno Stato membro e se tale Stato prevede requisiti di forma supplementari per le convenzioni tra partner, si applicano tali requisiti.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2016/1104 — Validità formale dell'accordo sulla scelta della legge applicabile | Portale Normativo