Art. 21

Unità della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Unità della legge applicabile La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1104:oj#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo