Art. 21

Unità della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Unità della legge applicabile La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.
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Art. 21 Regolamento (UE) 2016/1104 — Unità della legge applicabile | Portale Normativo