Art. 21 · Unità della legge applicabile

Art. 21

Unità della legge applicabile

In vigore dal 24 giu 2016
Unità della legge applicabile La legge applicabile agli effetti patrimoniali di un'unione registrata si applica alla totalità dei beni soggetti a tali effetti, a prescindere dal luogo in cui si trovano.
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