Art. 7

Elezione del foro

In vigore dal 24 giu 2016
Elezione del foro 1.   Nei casi contemplati all' le parti possono concordare di attribuire la competenza esclusiva a decidere sulle questioni inerenti al regime patrimoniale tra coniugi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è applicabile ai sensi dell' o dell', paragrafo 1, lettera a) o lettera b), o a quelle dello Stato membro di conclusione del matrimonio. 2.   L'accordo di cui al paragrafo 1 è espresso per iscritto, datato e firmato dalle parti. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.
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