Art. 66

Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) e agli articoli 58, 59 e 60

In vigore dal 24 giu 2016
Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all', paragrafo 3, lettera b) e agli La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all'elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all', paragrafo 3, lettera b), e agli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
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Art. 66 Regolamento (UE) 2016/1103 — Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui all'articolo 45, paragrafo 3, lettera b) e agli articoli 58, 59 e 60 | Portale Normativo