Art. 68
Clausola di revisione
In vigore dal 24 giu 2016
Clausola di revisione
1. Entro il 29 gennaio 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.
2. Entro il 29 gennaio 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione degli del presente regolamento. La relazione valuta, in particolare, la misura in cui tali articoli hanno garantito l'accesso alla giustizia.
3. Ai fini delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti in ordine all'applicazione del presente regolamento da parte delle rispettive autorità giurisdizionali.
Storico versioni
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