Art. 60
Esecutività delle transazioni giudiziarie
In vigore dal 24 giu 2016
Esecutività delle transazioni giudiziarie
1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d'origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell', paragrafo 3, lettera b), l'autorità giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi alla quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell' o 50 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
Storico versioni
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