Art. 59
Esecutività degli atti pubblici
In vigore dal 24 giu 2016
Esecutività degli atti pubblici
1. L'atto pubblico esecutivo nello Stato membro d'origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 44 a 57.
2. Ai fini dell', paragrafo 3, lettera b), l'autorità che ha redatto l'atto pubblico rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all', paragrafo 2.
3. L'autorità giurisdizionale davanti alla quale è proposto un ricorso ai sensi dell' o dell' rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l'esecuzione dell'atto pubblico è manifestamente contraria all'ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.
Storico versioni
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