Art. 38

Diritti fondamentali

In vigore dal 24 giu 2016
Diritti fondamentali Le autorità giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri applicano l' del presente regolamento nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi riconosciuti dalla Carta, in particolare l' sul principio di non discriminazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1103:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Regolamento (UE) 2016/1103 — Diritti fondamentali | Portale Normativo