Art. 39

Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine

In vigore dal 24 giu 2016
Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine 1.   La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame. 2.   Il criterio dell'ordine pubblico di cui all' non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2016:1103:oj#art-39

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 39 Regolamento (UE) 2016/1103 — Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine | Portale Normativo