Art. 39
Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine
In vigore dal 24 giu 2016
Divieto di riesame della competenza dell'autorità giurisdizionale d'origine
1. La competenza dell'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine non può formare oggetto di riesame.
2. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all' non si applica alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 4 a 11.
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