Art. 4

Periodi di comunicazione e date di trasmissione

In vigore dal 16 giu 2016
Periodi di comunicazione e date di trasmissione 1.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, il primo periodo di comunicazione inizia il 1o gennaio 2015 e si conclude il 30 aprile 2016. Le informazioni relative al primo periodo di comunicazione sono trasmesse all'ABE entro il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Per quanto riguarda le informazioni di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, il secondo periodo di comunicazione inizia il 1o maggio 2016 e si conclude il 30 aprile 2017. Le informazioni relative al secondo periodo di comunicazione sono trasmesse all'ABE entro il 1o giugno 2017.
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