Art. 3
Informazioni che devono essere presentate dalle autorità di risoluzione
In vigore dal 16 giu 2016
Informazioni che devono essere presentate dalle autorità di risoluzione
1. Per ciascun periodo di comunicazione specificato all', le autorità di risoluzione presentano all'ABE le seguenti informazioni sull'applicazione degli obblighi semplificati in relazione al contenuto e ai particolari dei piani di risoluzione, alla data entro la quale devono essere redatti i primi piani di risoluzione e alla frequenza del loro aggiornamento:
(a)
il numero e il totale delle attività degli enti creditizi e il numero e il totale delle attività delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ai fini delle valutazioni della possibilità di risoluzione e della pianificazione della risoluzione, rispetto al numero e al totale delle attività rispettivamente di tutti gli enti creditizi e di tutte le imprese di investimento stabiliti nello Stato membro interessato;
(b)
il numero degli enti creditizi e il numero delle imprese di investimento a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE;
(c)
per ciascun ente, o categoria di enti, a cui gli obblighi semplificati siano stati applicati e rimangano applicabili a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE alla fine di ciascun periodo di comunicazione:
i)
il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI) oppure, se questo non è disponibile, il nome dell'ente o degli enti che rientrano nella categoria;
ii)
se la comunicazione si riferisce a una «categoria di enti», la descrizione dei criteri in base ai quali è stata stabilita la categoria di enti ai sensi dell', paragrafo 4;
iii)
informazioni quantitative relative all'applicazione dei criteri su dimensioni, interconnessioni e ambito e complessità delle attività, di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
iv)
la sintesi degli indicatori opzionali di cui all'allegato II, eventualmente applicati per ciascun criterio;
v)
la descrizione degli obblighi semplificati, comparati a quelli integrali;
(d)
per ogni ente, o categoria di enti, a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/EU, la descrizione dei criteri in base ai quali è stata concessa l'esenzione, con particolare riguardo per i criteri di cui all', paragrafo 8, lettere a) e b), della medesima direttiva.
2. Per la trasmissione delle informazioni di cui al paragrafo 1, le autorità di risoluzione compilano ciascuno dei modelli di comunicazione di cui all'allegato I del presente regolamento. Qualora l'autorità di risoluzione abbia applicato ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, una ponderazione per cui questi sono risultati particolarmente determinanti per applicare a un ente, o a una categoria di enti, gli obblighi semplificati, l'autorità di risoluzione indica e descrive nella propria comunicazione la ponderazione attribuita a tali criteri. Qualora non abbia applicato una ponderazione ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione indica nella propria comunicazione l'importanza relativa dei criteri utilizzati per stabilire che a un ente, o a una categoria di enti, debbano essere applicati gli obblighi semplificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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