Art. 2
Informazioni che devono essere presentate dalle autorità competenti
In vigore dal 16 giu 2016
Informazioni che devono essere presentate dalle autorità competenti
1. Per ciascun periodo di comunicazione specificato all', le autorità competenti trasmettono all'ABE le seguenti informazioni sull'applicazione degli obblighi semplificati in relazione al contenuto e ai particolari dei piani di risanamento, alla data entro la quale devono essere redatti i primi piani di risanamento e alla frequenza del loro aggiornamento:
a)
il numero degli enti creditizi e il numero delle imprese di investimento stabiliti nello Stato membro;
b)
il numero e il totale delle attività degli enti creditizi e il numero e il totale delle attività delle imprese di investimento a cui sono stati applicati gli obblighi semplificati ai sensi dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE ai fini della pianificazione del risanamento rispetto al numero e al totale delle attività rispettivamente di tutti gli enti creditizi e di tutte le imprese di investimento stabiliti nello Stato membro interessato;
c)
il numero e il totale delle attività degli enti a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE rispetto al numero e al totale delle attività di tutti gli enti stabiliti nello Stato membro interessato;
d)
per ciascun ente, o categoria di enti, a cui gli obblighi semplificati siano stati applicati e rimangano applicabili a norma dell', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE alla fine di ciascun periodo di comunicazione:
i)
il numero dell'identificativo del soggetto giuridico (LEI) oppure, se questo non è disponibile, il nome dell'ente o degli enti che rientrano nella categoria;
ii)
se la comunicazione si riferisce a una «categoria di enti», la descrizione dei criteri in base ai quali è stata stabilita la categoria di enti ai sensi dell', paragrafo 4;
iii)
informazioni quantitative relative all'applicazione dei criteri su dimensioni, interconnessioni e ambito e complessità delle attività, di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
iv)
il riepilogo degli indicatori opzionali, di cui all'allegato II, eventualmente applicati per ciascuno dei criteri di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;
v)
la descrizione degli obblighi semplificati, comparati a quelli integrali;
e)
per ogni ente, o categoria di enti, a cui è stata concessa un'esenzione ai sensi dell', paragrafo 8, della direttiva 2014/59/EU, la descrizione dei criteri in base ai quali è stata concessa l'esenzione, con particolare riguardo per i criteri di cui all', paragrafo 8, lettere a) e b), della medesima direttiva.
2. Per la presentazione delle informazioni richieste ai sensi del paragrafo 1, le autorità competenti compilano ciascuno dei modelli di comunicazione di cui all'allegato I. Qualora abbia applicato ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, una ponderazione, per cui questi sono risultati particolarmente determinanti per applicare a un ente, o a una categoria di enti, gli obblighi semplificati, l'autorità competente indica nella propria comunicazione la ponderazione attribuita a tali criteri. Qualora non abbia applicato una ponderazione ad alcuni dei criteri tra quelli di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità competente indica nella propria comunicazione l'importanza relativa dei criteri utilizzati per stabilire che a un ente, o a una categoria di enti, debbano essere applicati gli obblighi semplificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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