Art. 3

Casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 600/2014

In vigore dal 13 giu 2016
Casi in cui è necessario od opportuno evitare l'elusione delle norme o degli obblighi del regolamento (UE) n. 600/2014 1.   Si considera che un contratto derivato OTC sia stato concepito per eludere l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se il modo in cui tale contratto è stato concluso è considerato, nel suo complesso e tenuto conto di tutte le circostanze, avente lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni di tale regolamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, si considera che un contratto abbia lo scopo principale di evitare l'applicazione di disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 se lo scopo principale di un accordo o di una serie di accordi relativi al contratto derivato OTC è vanificare l'oggetto, lo spirito e la finalità di qualsiasi disposizione del regolamento (UE) n. 600/2014 che altrimenti si applicherebbe, compresi i casi in cui esso è parte di un accordo di puro artificio o di una serie di accordi di puro artificio. 3.   Un accordo che intrinsecamente manca di motivazioni commerciali, sostanza commerciale o giustificazione economica pertinente ed è costituito da un contratto, una transazione, un regime, un'azione, un'operazione, un accordo, una sovvenzione, un'intesa, una promessa, un impegno o un evento è considerato una costruzione di puro artificio. La costruzione può comprendere più di una misura (step) o di una parte.
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