Art. 1

Definizioni

In vigore dal 13 giu 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: «garanzia»: obbligo giuridico esplicitamente documentato di un garante di coprire i pagamenti degli importi dovuti, o che potrebbero divenire esigibili, in applicazione dei contratti derivati OTC coperti dalla garanzia e conclusi dall'entità garantita a favore del beneficiario se vi è inadempimento, come definito nella garanzia, o quando l'entità garantita non ha effettuato alcun pagamento.
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