Art. 2

Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione

In vigore dal 13 giu 2016
Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione 1.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando almeno un'entità di un paese terzo beneficia di una garanzia fornita da una controparte finanziaria stabilita nell'Unione che copre la totalità o una parte della passività derivante da tale contratto derivato OTC, nella misura in cui la garanzia soddisfi entrambe le condizioni seguenti: (a) deve coprire l'intera passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, o deve coprire solo una parte della passività di un'entità di un paese terzo derivante da uno o più contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, diviso per la percentuale della passività coperta; (b) deve essere pari ad almeno il 5 per cento della somma delle esposizioni correnti, quali definite all'articolo 272, punto 17, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), per i contratti derivati OTC della controparte finanziaria stabilita nell'Unione che emette la garanzia. 2.   Quando la garanzia è emessa per un importo massimo che risulta inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), i contratti coperti da tale garanzia non si considerano aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, a meno che l'importo della garanzia venga aumentato, nel qual caso l'effetto diretto, rilevante e prevedibile dei contratti all'interno dell'Unione è rivalutato dal garante il giorno dell'aumento con riferimento alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b). 3.   Se la passività risultante da uno o più contratti derivati OTC è inferiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), tali contratti sono privi di effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione, anche se l'importo massimo della garanzia relativa a tale passività è pari o superiore alla soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), e anche quando la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è soddisfatta. 4.   In caso di incremento della passività risultante dai contratti derivati OTC o di diminuzione dell'esposizione corrente, il garante rivaluta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Tale valutazione è fatta rispettivamente il giorno dell'aumento della passività per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), e mensilmente per la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b). 5.   I contratti derivati OTC per un ammontare nozionale aggregato di almeno 8 miliardi di EUR, ovvero l'importo equivalente nella pertinente valuta estera, conclusi prima dell'emissione o dell'aumento di una garanzia, e successivamente coperti da una garanzia che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 1, sono considerati dotati di un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione. 6.   Si considera che un contratto derivato OTC abbia un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione quando le due entità stabilite in un paese terzo concludono il contratto derivato OTC tramite proprie succursali nell'Unione e sarebbero considerate controparti finanziarie se fossero stabilite nell'Unione.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2017/579 — Contratti aventi un effetto diretto, rilevante e prevedibile all'interno dell'Unione | Portale Normativo