Art. 2
Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare
In vigore dal 13 giu 2016
Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare
1. Per consentire l'esecuzione di calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per i calcoli di cui ai seguenti regolamenti:
a)
regolamento delegato (UE) 2017/587;
b)
regolamento delegato (UE) 2017/583;
c)
regolamento delegato (UE) 2017/567;
d)
regolamento delegato (UE) 2017/565.
2. Le autorità competenti possono chiedere, se necessario, informazioni supplementari alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP ai fini del monitoraggio e dell'aggiustamento delle soglie e dei parametri di cui all', lettere da a) a f) e h).
3. Le autorità competenti possono chiedere, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, tutti i dati che l'ESMA è tenuta a prendere in considerazione a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti:
a)
la frequenza media delle negoziazioni;
b)
la dimensione media e la distribuzione delle negoziazioni;
c)
il numero e la tipologia dei partecipanti al mercato;
d)
la misura media dei differenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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