Art. 2 · Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare

Art. 2

Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare

In vigore dal 13 giu 2016
Contenuto delle richieste di dati e informazioni da segnalare 1.   Per consentire l'esecuzione di calcoli che hanno luogo a date o frequenze predefinite, le sedi di negoziazione, gli APA e i CTP forniscono alle loro autorità competenti tutti i dati richiesti per i calcoli di cui ai seguenti regolamenti: a) regolamento delegato (UE) 2017/587; b) regolamento delegato (UE) 2017/583; c) regolamento delegato (UE) 2017/567; d) regolamento delegato (UE) 2017/565. 2.   Le autorità competenti possono chiedere, se necessario, informazioni supplementari alle sedi di negoziazione, agli APA e ai CTP ai fini del monitoraggio e dell'aggiustamento delle soglie e dei parametri di cui all', lettere da a) a f) e h). 3.   Le autorità competenti possono chiedere, per gli strumenti finanziari non rappresentativi di capitale, tutti i dati che l'ESMA è tenuta a prendere in considerazione a norma del regolamento delegato (UE) 2016/2020, compresi i dati seguenti: a) la frequenza media delle negoziazioni; b) la dimensione media e la distribuzione delle negoziazioni; c) il numero e la tipologia dei partecipanti al mercato; d) la misura media dei differenziali.
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