Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 13 giu 2016
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce i dettagli riguardanti le richieste di dati inviate dalle autorità competenti e i dettagli riguardanti la risposta a tali richieste da parte delle sedi di negoziazione, degli APA e dei CTP, ai fini del calcolo e dell'adeguamento dei regimi di trasparenza pre- e post-negoziazione e dell'obbligo di negoziazione, in particolare per determinare quanto segue:
a)
se gli strumenti rappresentativi di capitale (equity), gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale (equity-like) e gli strumenti non rappresentativi di capitale dispongono di un mercato liquido;
b)
le soglie per le deroghe relative alla trasparenza pre-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale;
c)
le soglie per i differimenti relativi alla trasparenza post-negoziazione per gli strumenti rappresentativi di capitale, gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale e gli strumenti non rappresentativi di capitale;
d)
quando la liquidità di una categoria di strumenti finanziari scende al di sotto di una determinata soglia;
e)
se un'impresa di investimento è un internalizzatore sistematico;
f)
le normali dimensioni del mercato applicabili agli internalizzatori sistematici che negoziano in strumenti rappresentativi di capitale e strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, e la dimensione specifica dello strumento applicabile per gli internalizzatori sistematici che negoziano strumenti non rappresentativi di capitale;
g)
per gli strumenti rappresentativi di capitale e gli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale, il volume totale delle negoziazioni nei 12 mesi precedenti e le percentuali delle negoziazioni in virtù sia della deroga basata sul prezzo di riferimento che di quella basata su operazioni negoziate nell'Unione e in ciascuna sede di negoziazione nei 12 mesi precedenti;
h)
se gli strumenti derivati sono sufficientemente liquidi per l'applicazione dell'obbligo di negoziazione per gli strumenti derivati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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