Art. 10
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP
In vigore dal 2 giu 2016
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli APA e dei CTP
1. Gli APA e i CTP predispongono e mantengono disposizioni adeguate che permettono loro di pubblicare correttamente, senza introdurvi errori o omettere informazioni, i report delle operazioni concluse ricevuti dalle imprese di investimento e, per i CTP, dalle sedi di negoziazione e dagli APA e provvedono a correggere le informazioni nel caso in cui vi abbiano introdotto loro stessi errori o omissioni.
2. Gli APA e i CTP monitorano costantemente e in tempo reale le prestazioni dei loro sistemi informatici per accertare che la pubblicazione dei report delle operazioni concluse ricevuti sia andata a buon fine.
3. Gli APA e i CTP effettuano periodicamente una riconciliazione tra i report delle operazioni concluse ricevuti e quelli pubblicati per verificare se le informazioni sono state pubblicate correttamente.
4. L'APA conferma all'impresa di investimento segnalante di aver ricevuto il report delle operazioni concluse, indicando il codice identificativo che ha assegnato all'operazione. L'APA cita il codice identificativo dell'operazione in ogni successiva comunicazione con l'impresa segnalante relativa al corrispondente report delle operazioni concluse.
5. L'APA predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare all'arrivo i report delle operazioni concluse incompleti o contenenti informazioni probabilmente errate. Detti dispositivi comportano allarmi automatici su prezzo e volume, tenuto conto di quanto segue:
a)
settore e segmento in cui è negoziato lo strumento finanziario;
b)
livelli di liquidità, compresi i livelli storici di negoziazione;
c)
parametri di riferimento adeguati su prezzo e volume;
d)
se necessario, altri parametri consoni alle caratteristiche dello strumento finanziario.
6. Se il report dell'operazione conclusa ricevuto risulta incompleto o contiene informazioni probabilmente errate, l'APA non lo pubblica e avvisa immediatamente l'impresa d'investimento che lo ha trasmesso.
7. In situazioni eccezionali gli APA e i CTP cancellano o modificano informazioni contenute nei report delle operazioni concluse, su richiesta del soggetto che le ha fornite, laddove motivi tecnici impediscano a tale soggetto di cancellarle o modificarle direttamente.
8. Gli APA rendono pubbliche le politiche non discriminatorie applicate alla cancellazione e alla modifica delle informazioni contenute nei report delle operazioni concluse, indicando le sanzioni in cui l'impresa di investimento che ha trasmesso il report può incorrere qualora le informazioni incomplete o errate abbiano determinato la cancellazione o la modifica del report.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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