Art. 8

Prove e capacità

In vigore dal 2 giu 2016
Prove e capacità 1.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati applica metodologie di sviluppo e di prova ben delineate che assicurino quanto segue: a) il funzionamento dei sistemi informatici è conforme agli obblighi previsti dalla legge; b) i controlli della conformità e della gestione dei rischi incorporati nei sistemi informatici funzionano come previsto; c) i sistemi informatici sono in grado di continuare a funzionare in maniera efficace in qualsiasi momento. 2.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati applica le metodologie previste al paragrafo 1 anche prima e dopo ogni aggiornamento dei sistemi informatici. 3.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati notifica immediatamente all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine qualsiasi modifica rilevante del sistema informatico programmata prima di apportarla. 4.   Nel caso degli ARM la notifica prevista al paragrafo 3 è trasmessa anche alle autorità competenti cui l'ARM presenta rendiconti delle operazioni. 5.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati predispone un programma permanente di riesame periodico e, se necessario, di modifica delle metodologie di sviluppo e di prova. 6.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati effettua periodicamente prove di stress a cadenza almeno annuale. Il fornitore di servizi di comunicazione dati prevede nello scenario avverso impiegato nella prova di stress un comportamento inaspettato di elementi costitutivi essenziali dei sistemi e delle linee di comunicazione. La prova di stress verifica come l'hardware, il software e le comunicazioni reagiscono alle potenziali minacce e permette di individuare i sistemi incapaci di sopportare gli scenari avversi. Il fornitore di servizi di comunicazione dati adotta misure per colmare le carenze riscontrate nei sistemi. 7.   Il fornitore di servizi di comunicazione dati: a) dispone di capacità sufficiente per svolgere le sue funzioni senza disfunzioni o carenze, compreso sotto forma di dati mancanti o inesatti; b) assicura una scalabilità sufficiente a assorbire senza indebito ritardo un aumento della mole di informazioni da elaborare e del numero di richieste di accesso da parte dei clienti.
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Art. 8 Regolamento (UE) 2017/571 — Prove e capacità | Portale Normativo