Art. 11

Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM

In vigore dal 2 giu 2016
Gestione delle informazioni incomplete o potenzialmente errate da parte degli ARM 1.   L'ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare i rendiconti delle operazioni incompleti o contenenti errori evidenti attribuibili al cliente. L'ARM convalida i rendiconti delle operazioni per il campo, il formato e il contenuto dei campi a fronte dei requisiti stabiliti dall'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, conformemente all'allegato I, tabella 1 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (7). 2.   L'ARM predispone e mantiene dispositivi adeguati per individuare i rendiconti delle operazioni che contengono errori o omissioni da esso stesso causati e per correggerli, anche mediante cancellazione o modifica. L'ARM esegue la convalida per il campo, il formato e il contenuto dei campi conformemente all'allegato I, tabella 1 del regolamento delegato (UE) 2017/590. 3.   L'ARM monitora costantemente e in tempo reale le prestazioni dei propri sistemi per accertare che il rendiconto delle operazioni ricevuto sia segnalato correttamente all'autorità competente conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014. 4.   Su richiesta dell'autorità competente del proprio Stato membro d'origine o dell'autorità competente cui trasmette i rendiconti delle operazioni, l'ARM effettua periodicamente una riconciliazione tra le informazioni ricevute dal cliente o generate per conto del cliente a fini di segnalazione delle operazioni e i campioni di dati forniti dall'autorità competente. 5.   Se non sono finalizzate a correggere errori o omissioni attribuibili all'ARM, le correzioni, comprese la cancellazione o modifica dei rendiconti delle operazioni, sono possibili soltanto su richiesta del cliente e per un rendiconto alla volta. Se cancella o modifica il rendiconto di un'operazione su richiesta del cliente, l'ARM gli trasmette il risultante rendiconto aggiornato. 6.   Se prima di trasmettere il rendiconto dell'operazione riscontra un errore o un'omissione attribuibile al cliente, l'ARM non trasmette il rendiconto e notifica immediatamente all'impresa di investimento i particolari dell'errore o dell'omissione in modo da consentire al cliente di presentare informazioni corrette. 7.   Laddove riscontri di aver introdotto un errore o omissione nel rendiconto, l'ARM ne presenta immediatamente una versione corretta e completa. 8.   L'ARM notifica immediatamente al cliente i particolari dell'errore o dell'omissione e gli trasmette il rendiconto dell'operazione aggiornato. L'ARM notifica immediatamente l'errore o l'omissione anche all'autorità competente del proprio Stato membro d'origine e all'autorità competente cui ha segnalato il rendiconto dell'operazione. 9.   L'obbligo di correggere o cancellare i rendiconti delle operazioni errati ovvero di segnalare le operazioni omesse non si applica agli errori o omissioni compiuti oltre cinque anni prima della data in cui l'ARM ne è venuto a conoscenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2017:571:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo