Art. 4

In vigore dal 28 apr 2016
1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati documenti di vigilanza. Le informazioni fornite dagli Stati membri sono suddivise per prodotto, codice TARIC e paese. 2.   Gli Stati membri segnalano tutte le eventuali anomalie o frodi riscontrate nonché, se del caso, i motivi per cui si sono rifiutati di rilasciare un documento di vigilanza.
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