Art. 1
In vigore dal 28 apr 2016
1. L'immissione in libera pratica nell'Unione di determinati prodotti siderurgici elencati nell'allegato I del presente regolamento è soggetta a vigilanza unionale preventiva conformemente al regolamento (UE) 2015/478 e al regolamento (UE) 2015/755. Ciò vale per le importazioni il cui peso netto superi 2 500 chilogrammi.
2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione («TARIC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata a norma dell'articolo 60 del codice doganale dell'Unione (10).
3. I prodotti originari della Norvegia, dell'Islanda e del Liechtenstein ne sono dispensati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:670:oj#art-1