Art. 2

In vigore dal 28 apr 2016
1.   L'immissione in libera pratica nell'Unione dei prodotti di cui all' è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro. 2.   Il paragrafo 1 inizia ad applicarsi 21 giorni lavorativi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. 3.   Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese e indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore nell'Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento nell'Unione. Salvo prova contraria, si presume che tale richiesta sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione. 4.   Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta l'Unione. 5.   Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (UE) 2015/478 o nell'allegato II del regolamento (UE) 2015/755 per le importazioni dai paesi terzi elencati nell'allegato I di detto regolamento. 6.   La domanda dell'importatore contiene le seguenti indicazioni: a) il nome e l'indirizzo completi del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax, l'indirizzo di porta elettronica e l'eventuale numero d'identificazione presso l'autorità nazionale competente) e la sua partita IVA, qualora sia soggetto all'IVA; b) all'occorrenza, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o dell'eventuale rappresentante del richiedente (inclusi i numeri di telefono e di fax e l'indirizzo di porta elettronica); c) una descrizione delle merci, che specifichi: 1) la denominazione commerciale; 2) il codice TARIC; 3) l'origine e la provenienza; d) i quantitativi dichiarati, espressi in kg e, se del caso, in qualsiasi altra unità supplementare pertinente (paia, unità ecc.); e) il valore delle merci, in euro, cif frontiera dell'Unione; f) la dichiarazione seguente, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione del nome in lettere maiuscole: «Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e di essere stabilito nel territorio dell'Unione». L'importatore presenta inoltre prove commerciali dell'intenzione di importare, quali una copia del contratto di vendita o di acquisto o della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore presenta un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice. 7.   Fatte salve eventuali modifiche delle normative in vigore in materia di importazione o eventuali decisioni prese nell'ambito di un accordo o della gestione di un contingente: a) il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi; b) i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente. 8.   Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o domande trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i giustificativi devono comunque essere messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta. 9.   Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2016:670:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo