Art. 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

In vigore dal 27 apr 2016
Rapporto con accordi precedentemente conclusi Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.
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Art. 96 Regolamento (UE) 2016/679 — Rapporto con accordi precedentemente conclusi | Portale Normativo