Art. 96 · Rapporto con accordi precedentemente conclusi

Art. 96

Rapporto con accordi precedentemente conclusi

In vigore dal 27 apr 2016
Rapporto con accordi precedentemente conclusi Restano in vigore, fino alla loro modifica, sostituzione o revoca, gli accordi internazionali che comportano il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali conclusi dagli Stati membri prima di 24 maggio 2016 e conformi al diritto dell'Unione applicabile prima di tale data.
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