Art. 97

Relazioni della Commissione

In vigore dal 27 apr 2016
Relazioni della Commissione 1.   Entro 25 maggio 2020 e, successivamente, ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni di valutazione e sul riesame del presente regolamento. 2.   Nel contesto delle valutazioni e del riesame del presente regolamento di cui al paragrafo 1, la Commissione esamina, in particolare, l'applicazione e il funzionamento: a) del capo V sul trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, con particolare riguardo alle decisioni adottate ai sensi dell', paragrafo 3, del presente regolamento, e alle decisioni adottate sulla base dell', paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE; b) del capo VII su cooperazione e coerenza. 3.   Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può richiedere informazioni agli Stati membri e alle autorità di controllo. 4.   Nello svolgere le valutazioni e i riesami di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti. 5.   Se del caso, la Commissione presenta opportune proposte di modifica del presente regolamento tenuto conto, in particolare, degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.
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Art. 97 Regolamento (UE) 2016/679 — Relazioni della Commissione | Portale Normativo