Art. 9

Operazioni ammissibili

In vigore dal 15 apr 2016
Operazioni ammissibili Le operazioni e le relative azioni che beneficiano del sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 consistono nella promozione dei vini dell'Unione sui mercati dei paesi terzi purché: a) i prodotti siano destinati al consumo diretto ed esistano per essi opportunità di esportazione o potenziali sbocchi su nuovi mercati nel paese terzo destinatario; b) l'origine del prodotto sia indicata nell'ambito di un'operazione di informazione o di promozione nel caso di un vino a denominazione d'origine protetta o a indicazione geografica protetta; c) l'operazione che beneficia del sostegno sia chiaramente definita, specifichi i prodotti che possono esserne oggetto, le azioni di commercializzazione e i costi previsti; d) il messaggio di informazione o di promozione si basi sulle qualità intrinseche del vino e sia conforme alle disposizioni legislative applicabili nei paesi terzi a cui è destinato.
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