Art. 11
Criteri di priorità
In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di priorità
1. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano:
a)
i nuovi beneficiari che non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013;
b)
i beneficiari che si orientano verso un nuovo paese terzo o un nuovo mercato di un paese terzo per il quale non hanno ricevuto in passato il sostegno di cui all', paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
Storico versioni
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