Art. 10
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di ammissibilità
Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:
a)
le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di promozione, ivi compreso il costo previsto;
b)
la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato;
c)
la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedano sufficienti risorse per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile dell'operazione;
d)
i beneficiari dimostrino che la disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'operazione di promozione;
e)
la coerenza tra le strategie proposte e gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento della domanda dei prodotti interessati.
Storico versioni
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