Art. 10

Criteri di ammissibilità

In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di ammissibilità Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri: a) le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le attività di promozione, ivi compreso il costo previsto; b) la garanzia che i costi proposti dell'operazione non superino i normali tassi di mercato; c) la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i paesi terzi e possiedano sufficienti risorse per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile dell'operazione; d) i beneficiari dimostrino che la disponibilità di prodotti, in termini di qualità e di quantità, è sufficiente per rispondere alla domanda del mercato a lungo termine dopo l'operazione di promozione; e) la coerenza tra le strategie proposte e gli obiettivi fissati e la prevedibile incidenza e riuscita in termini di aumento della domanda dei prodotti interessati.
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