Art. 40

Criteri di priorità

In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di priorità 1.   Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che: a) sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale; b) comportano il trasferimento di conoscenze; c) garantiscono la partecipazione dei centri di ricerca e sviluppo. 2.   Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
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Art. 40 Regolamento (UE) 2016/1149 — Criteri di priorità | Portale Normativo