Art. 40
Criteri di priorità
In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di priorità
1. Dopo aver esaminato le domande, gli Stati membri privilegiano le operazioni che:
a)
sortiranno presumibilmente effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili sotto il profilo ambientale;
b)
comportano il trasferimento di conoscenze;
c)
garantiscono la partecipazione dei centri di ricerca e sviluppo.
2. Gli Stati membri possono stabilire altri criteri di priorità indicandoli nel programma di sostegno. Questi altri criteri di priorità si fondano sulla strategia e sugli obiettivi specifici fissati nel programma di sostegno e sono oggettivi e non discriminatori.
Storico versioni
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