Art. 39

Criteri di ammissibilità

In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di ammissibilità Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri: a) le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le azioni di investimento, ivi compreso il costo previsto; b) la garanzia che i costi dell'operazione proposta non superino i normali tassi di mercato; c) la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione; d) la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, l'incidenza e la riuscita probabili in termini di miglioramento delle prestazioni complessive degli impianti di trasformazione e delle strutture di commercializzazione e del loro adeguamento alla domanda del mercato, nonché di aumento della loro competitività.
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Art. 39 Regolamento (UE) 2016/1149 — Criteri di ammissibilità | Portale Normativo