Art. 39
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 15 apr 2016
Criteri di ammissibilità
Gli Stati membri esaminano le domande in base ai seguenti criteri:
a)
le operazioni e le relative azioni sono chiaramente definite e descrivono le azioni di investimento, ivi compreso il costo previsto;
b)
la garanzia che i costi dell'operazione proposta non superino i normali tassi di mercato;
c)
la garanzia che i beneficiari abbiano accesso a sufficienti risorse tecniche e finanziarie per garantire un'attuazione efficace dell'operazione;
d)
la coerenza delle strategie proposte con gli obiettivi fissati, l'incidenza e la riuscita probabili in termini di miglioramento delle prestazioni complessive degli impianti di trasformazione e delle strutture di commercializzazione e del loro adeguamento alla domanda del mercato, nonché di aumento della loro competitività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1149:oj#art-39