Art. 3

Dichiarazione della capacità quadro

In vigore dal 7 apr 2016
Dichiarazione della capacità quadro 1.   Il gestore dell'infrastruttura elabora una dichiarazione della capacità quadro indicante, per ogni sezione di linea e periodo di controllo e, se del caso per tipo di servizio, le seguenti informazioni: a) la capacità quadro già assegnata e il numero delle tracce ferroviarie; b) la capacità indicativamente ancora disponibile per la stipula di accordi quadro sull'infrastruttura per cui sono già stati stipulati accordi quadro; c) la capacità massima disponibile per gli accordi quadro per ogni sezione di linea, laddove possibile. 2.   La dichiarazione della capacità quadro rispetta la riservatezza commerciale. 3.   Conformemente all'articolo 42, paragrafo 7, della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura deve includere nel prospetto informativo della rete o una dichiarazione della capacità quadro oppure un link a un sito web pubblico in cui sia resa disponibile la dichiarazione della capacità quadro, oppure, come minimo, gli aspetti generali di ogni accordo quadro stipulato. Alla dichiarazione della capacità quadro si applica l'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda il contributo da versare e le lingue del prospetto informativo della rete. 4.   Il gestore dell'infrastruttura aggiorna la dichiarazione della capacità quadro entro tre mesi dalla stipula di un accordo quadro, da una modifica sostanziale ad esso o dalla sua risoluzione, e rende disponibili tali informazioni in un modo che ne rispetti la riservatezza commerciale.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2016/545 — Dichiarazione della capacità quadro | Portale Normativo