Art. 2

Definizioni

In vigore dal 7 apr 2016
Definizioni Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2012/34/UE, si intende per: (1)   «capacità quadro»: la capacità di infrastruttura assegnata nell'ambito di un accordo quadro; (2)   «dichiarazione della capacità quadro»: il quadro generale relativo sia alla capacità quadro assegnata sulle linee di una data rete sia alla indicazione del volume e della natura della capacità disponibile su tali linee; essa può includere una guida grafica al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro; (3)   «fascia oraria»: il periodo di tempo specificato in un accordo quadro entro il quale una o più tracce ferroviarie devono essere assegnate nell'ambito della procedura di programmazione; (4)   «periodo di controllo»: un periodo di tempo massimo di due ore, definito dal gestore dell'infrastruttura, per confrontare la capacità quadro assegnata e le restanti capacità inutilizzate al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro della capacità quadro indicativa assegnata e della capacità disponibile.
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