Art. 2
Definizioni
In vigore dal 7 apr 2016
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e oltre alle definizioni di cui all' della direttiva 2012/34/UE, si intende per:
(1) «capacità quadro»: la capacità di infrastruttura assegnata nell'ambito di un accordo quadro;
(2) «dichiarazione della capacità quadro»: il quadro generale relativo sia alla capacità quadro assegnata sulle linee di una data rete sia alla indicazione del volume e della natura della capacità disponibile su tali linee; essa può includere una guida grafica al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro;
(3) «fascia oraria»: il periodo di tempo specificato in un accordo quadro entro il quale una o più tracce ferroviarie devono essere assegnate nell'ambito della procedura di programmazione;
(4) «periodo di controllo»: un periodo di tempo massimo di due ore, definito dal gestore dell'infrastruttura, per confrontare la capacità quadro assegnata e le restanti capacità inutilizzate al fine di informare i potenziali richiedenti di accordi quadro della capacità quadro indicativa assegnata e della capacità disponibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2016:545:oj#art-2