Art. 5
Assegnazione della capacità quadro
In vigore dal 7 apr 2016
Assegnazione della capacità quadro
1. Il gestore dell'infrastruttura può invitare potenziali richiedenti a presentare richieste di accordi quadro con scadenza annuale o pluriennale. Una volta che il termine è scaduto, esso processa le richieste presentate senza indugio. Se il gestore dell'infrastruttura invita a fare richiesta di accordi quadro con scadenza pluriennale, esso pubblica le scadenze annuali entro le quali trattare, senza indugio, le richieste ricevute dopo la scadenza pluriennale.
2. Se il gestore dell'infrastruttura non impone una scadenza annuale o pluriennale e riceve una richiesta di stipula o modifica di un accordo quadro, esso adotta misure ragionevoli per informare gli altri potenziali richiedenti circa la propria intenzione di stipulare un accordo quadro e concede loro un periodo di tempo da uno a quattro mesi per rispondere. Il gestore dell'infrastruttura può decidere di non informare gli altri potenziali richiedenti se riceve una richiesta di modifica marginale di un accordo quadro che non ha effetto su altri accordi quadro.
Il gestore dell'infrastruttura si pronuncia senza indugio sulle richieste di accordi quadro.
3. Se per la stessa capacità sono presentate due o più nuove richieste di accordo quadro, il gestore dell'infrastruttura le esamina e decide su di esse contemporaneamente.
4. Se un accordo quadro che deve essere stipulato o modificato sostanzialmente riguarda linee ferroviarie di un corridoio ferroviario merci, e se il comitato di gestione aveva chiesto di esserne informato, il gestore dell'infrastruttura informa il comitato di gestione del o dei corridoi merci interessati, di cui all' del regolamento (UE) n. 913/2010. Il gestore dell'infrastruttura fornisce queste informazioni almeno un mese prima di stipulare o modificare sostanzialmente l'accordo quadro.
5. Nonostante una decisione di stipula di accordi quadro, il gestore dell'infrastruttura può decidere su base non discriminatoria e, se del caso con l'approvazione preventiva dell'organismo di regolamentazione, di non offrire accordi quadro su tutte le linee che sono state dichiarate saturate conformemente all'articolo 47, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura indica, nella dichiarazione della capacità quadro, le linee sulle quali non offre accordi quadro prima di invitare i richiedenti a presentare richieste di accordi quadro per altre linee a norma del paragrafo 1. L'approvazione dell'organismo di regolamentazione, se del caso, è valida per un periodo massimo di due anni e non è automaticamente rinnovabile.
6. Il gestore dell'infrastruttura motiva la propria decisione di rifiutare, di stipulare o di modificare un accordo quadro. I motivi sono comunicati per iscritto al richiedente la stipula o la modifica.
Storico versioni
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