Art. 35

Liquidità e solvibilità dell'entità erogatrice

In vigore dal 23 mar 2016
Liquidità e solvibilità dell'entità erogatrice 1.   Fatta salva la condizione di cui all', paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2014/59/UE, si ritiene che la fornitura del sostegno finanziario non comprometta la liquidità o la solvibilità dell'entità erogatrice laddove, dopo detta fornitura: a) si può ragionevolmente prevedere che le attività dell'entità erogatrice siano sempre maggiori delle sue passività; b) si può ragionevolmente prevedere che l'entità erogatrice soddisfi le seguenti condizioni: i) sia in grado di pagare tutti i suoi debiti in scadenza; ii) non violi i requisiti in materia di solvibilità e di liquidità previsti dalla direttiva 2013/36/UE e dal regolamento (UE) n. 575/2013 in modo tale da giustificare la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente. 2.   La valutazione prende in considerazione il rischio di default dell'entità ricevente e la perdita per l'entità erogatrice derivante da tale default, tenendo anche conto di un possibile sviluppo negativo. La valutazione rispetta i requisiti prudenziali appropriati ai fini di un'adeguata gestione del rischio per l'entità erogatrice.
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Art. 35 Regolamento (UE) 2016/1075 — Liquidità e solvibilità dell'entità erogatrice | Portale Normativo