Art. 34
Condizioni del sostegno
In vigore dal 23 mar 2016
Condizioni del sostegno
1. Le condizioni per la fornitura del sostegno finanziario, compreso il corrispettivo, sono ritenute conformi all', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, se sono soddisfatti i seguenti requisiti:
a)
le condizioni riflettono in modo adeguato:
i)
il rischio di default dell'entità ricevente;
ii)
il rango del credito;
iii)
la perdita attesa per l'entità del gruppo che fornisce il sostegno (in appresso l'«entità erogatrice») in caso di default da parte dell'entità ricevente;
iv)
nel caso di un prestito o di una linea irrevocabile, il profilo di scadenza, sulla base di una piena divulgazione di tutte le informazioni pertinenti e aggiornate da parte dell'entità ricevente e delle altre informazioni a disposizione dell'entità erogatrice;
b)
le condizioni riflettono il migliore interesse dell'entità erogatrice conformemente all', paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, e il rapporto tra i benefici, i rischi e i costi presi in considerazione per determinare tale interesse, compresi i vantaggi diretti o indiretti di cui potrebbe godere l'entità erogatrice a seguito della fornitura del sostegno finanziario e i vantaggi per il gruppo di tale fornitura.
Ai fini dell'applicazione della lettera a), punto iv), non è necessario tenere conto della previsione di un impatto temporaneo sui prezzi di mercato derivante da eventi esterni al gruppo laddove una proiezione plausibile della situazione del mercato supporti la tesi che la misura di tale impatto e la sua durata non compromettono la capacità dell'entità ricevente di pagare tutti i suoi debiti in scadenza.
2. La valutazione delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), si basa su un'analisi comparativa del rischio di default dell'entità ricevente nel caso in cui il sostegno sia fornito e nel caso in cui non lo sia.
L'analisi del rischio di default si basa sugli elementi di cui all'. Ai fini della valutazione, caso per caso e a discrezione dell'autorità competente responsabile dell'entità erogatrice, del rapporto tra i benefici, i rischi e i costi, tale analisi non pregiudica la presa in considerazione di ulteriori elementi che l'entità erogatrice prenderebbe in considerazione nella valutazione del merito di credito al momento di decidere sulla concessione di un prestito in base a tutte le informazioni a sua disposizione.
3. La valutazione comprende il potenziale pregiudizio all'avviamento (franchise), al rifinanziamento e alla reputazione e i benefici derivanti da un uso efficiente e dalla fungibilità della dotazione di capitale del gruppo e dalle sue condizioni di rifinanziamento.
Nella misura del possibile, i benefici e i costi presi in considerazione per determinare il migliore interesse sono quantificati in termini monetari. È inoltre quantificato lo sconto concesso all'entità ricevente rispetto alle condizioni di mercato, anche per quanto riguarda gli scarti di garanzia sulle garanzie reali o i tassi d'interesse.
4. Nel valutare il migliore interesse sono presi in considerazione eventuali impegni vincolanti assunti nel quadro dell'accordo di sostegno finanziario che supportano le ipotesi sul modello di business e sulla gestione del rischio futuri dell'entità ricevente.
5. L'autorità competente tiene conto delle informazioni e delle valutazioni fornite dall'autorità competente responsabile dell'entità ricevente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2016:1075:oj#art-34