Art. 29

Valutazione della fattibilità: informazioni

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità: informazioni Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con le informazioni, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti: 1) aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 8 a 12; 2) capacità dell'ente o del gruppo di fornire informazioni sull'importo e sull'ubicazione all'interno del gruppo delle attività che è previsto possano costituire garanzie reali per i meccanismi della banca centrale; 3) capacità dell'ente o del gruppo di fornire le informazioni che permettano di effettuare una valutazione per stabilire l'importo della necessaria svalutazione o ricapitalizzazione.
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Art. 29 Regolamento (UE) 2016/1075 — Valutazione della fattibilità: informazioni | Portale Normativo