Art. 29
Valutazione della fattibilità: informazioni
In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità: informazioni
Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con le informazioni, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:
1)
aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punti da 8 a 12;
2)
capacità dell'ente o del gruppo di fornire informazioni sull'importo e sull'ubicazione all'interno del gruppo delle attività che è previsto possano costituire garanzie reali per i meccanismi della banca centrale;
3)
capacità dell'ente o del gruppo di fornire le informazioni che permettano di effettuare una valutazione per stabilire l'importo della necessaria svalutazione o ricapitalizzazione.
Storico versioni
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