Art. 30

Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere

In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con gli aspetti transfrontalieri, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti: 1) aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punto 20; 2) esistenza di procedure adeguate di coordinamento e comunicazione e di garanzie sulle azioni da intraprendere tra autorità della giurisdizione di origine e autorità della giurisdizione ospitante, anche nei paesi terzi, ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione; 3) se la legge della giurisdizione di origine e della giurisdizione ospitante pertinente prevale sui diritti contrattuali di recesso previsti nei contratti finanziari che si attivano esclusivamente con il dissesto e la risoluzione di una società affiliata.
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Art. 30 Regolamento (UE) 2016/1075 — Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere | Portale Normativo