Art. 30
Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere
In vigore dal 23 mar 2016
Valutazione della fattibilità: questioni transfrontaliere
Per valutare se vi siano potenziali ostacoli alla risoluzione connessi con gli aspetti transfrontalieri, le autorità di risoluzione considerano almeno gli aspetti seguenti:
1)
aspetti contemplati nell'allegato alla direttiva 2014/59/UE, sezione C, punto 20;
2)
esistenza di procedure adeguate di coordinamento e comunicazione e di garanzie sulle azioni da intraprendere tra autorità della giurisdizione di origine e autorità della giurisdizione ospitante, anche nei paesi terzi, ai fini dell'attuazione della strategia di risoluzione;
3)
se la legge della giurisdizione di origine e della giurisdizione ospitante pertinente prevale sui diritti contrattuali di recesso previsti nei contratti finanziari che si attivano esclusivamente con il dissesto e la risoluzione di una società affiliata.
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