Art. 280

Stati membri, zone e compartimenti attualmente indenni da malattia e programmi di eradicazione e di sorveglianza in vigore negli Stati membri

In vigore dal 9 mar 2016
Stati membri, zone e compartimenti attualmente indenni da malattia e programmi di eradicazione e di sorveglianza in vigore negli Stati membri 1.   Gli Stati membri e le zone che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità con la direttiva 64/432/CEE, la direttiva 91/68/CEE, la direttiva 92/65/CEE, la direttiva 2006/88/CE, la direttiva 2009/156/CE o la direttiva 2009/158/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia in conformità con il presente regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dal presente regolamento. 2.   Gli Stati membri e le zone che hanno ottenuto il riconoscimento di un programma di eradicazione o di sorveglianza per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), per una o più delle pertinenti specie animali, in conformità con la direttiva 64/432/CEE, la direttiva 91/68/CEE, la direttiva 92/65/CEE, la direttiva 2006/88/CE, la direttiva 2009/156/CE o la direttiva 2009/158/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento di un programma di eradicazione in conformità con il presente regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dal presente regolamento. 3.   I compartimenti a cui è stato riconosciuto lo status di indenne da malattia per una o più delle malattie elencate di cui all', paragrafo 1, lettere a), b) o c), in conformità con le direttive 2005/94/CE e 2006/88/CE, si considerano avere ottenuto il riconoscimento dello status di indenne da malattia a norma dell' del presente regolamento e, come tali, sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dal presente regolamento. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme necessarie per garantire una facile transizione dalle norme vigenti prima del presente regolamento di cui ai paragrafi 1, 2 e 3.
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Art. 280 Regolamento (UE) 2016/429 — Stati membri, zone e compartimenti attualmente indenni da malattia e programmi di eradicazione e di sorveglianza in vigore negli Stati membri | Portale Normativo