Art. 279

Operatori e stabilimenti esistenti

In vigore dal 9 mar 2016
Operatori e stabilimenti esistenti 1.   Gli stabilimenti e gli operatori registrati o riconosciuti conformemente alla direttiva 64/432/CEE, alla direttiva 88/407/CEE, alla direttiva 89/556/CEE, alla direttiva 90/429/CEE, alla direttiva 91/68/CEE, alla direttiva 92/65/CEE, al regolamento (CE) n. 1760/2000, al regolamento (CE) n. 21/2004, alla direttiva 2006/88/CE, alla direttiva 2008/71/CE, alla direttiva 2009/156/CE o alla direttiva 2009/158/CE anteriormente alla data di applicazione del presente regolamento, si considerano registrati o riconosciuti in conformità del presente regolamento e come tali sono soggetti ai pertinenti obblighi previsti dal presente regolamento. 2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' riguardo alle norme necessarie per garantire una facile transizione dalle norme che esistevano prima del presente regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per proteggere i diritti acquisiti e rispondere alle legittime aspettative delle persone fisiche e giuridiche interessate.
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Art. 279 Regolamento (UE) 2016/429 — Operatori e stabilimenti esistenti | Portale Normativo