Art. 269

Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri

In vigore dal 9 mar 2016
Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri 1.   Oltre a quanto deriva da altre disposizioni del presente regolamento, che consentono agli Stati membri di adottare misure nazionali, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda: a) le responsabilità in materia di sanità animale di cui alla parte I, capo 3 (articoli da 10 a 16); b) la notifica all'interno degli Stati membri di cui all'; c) la sorveglianza, di cui alla parte II, capo 2 (articoli da 24 a 30); d) la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e i registri di cui alla parte IV, titolo I, capo 1 (articoli da 84 a 107) e titolo II, capo 1 (articoli da 172 a 190); e) le prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui alla parte IV, titolo I, capo 2 (articoli da 108 a 123). 2.   Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 rispettano le norme stabilite nel presente regolamento e: a) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri; b) non sono in contrasto con le norme di cui al paragrafo 1.
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Art. 269 Regolamento (UE) 2016/429 — Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri | Portale Normativo