Art. 269
Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri
In vigore dal 9 mar 2016
Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri
1. Oltre a quanto deriva da altre disposizioni del presente regolamento, che consentono agli Stati membri di adottare misure nazionali, gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, misure supplementari o più rigorose rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda:
a)
le responsabilità in materia di sanità animale di cui alla parte I, capo 3 (articoli da 10 a 16);
b)
la notifica all'interno degli Stati membri di cui all';
c)
la sorveglianza, di cui alla parte II, capo 2 (articoli da 24 a 30);
d)
la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e i registri di cui alla parte IV, titolo I, capo 1 (articoli da 84 a 107) e titolo II, capo 1 (articoli da 172 a 190);
e)
le prescrizioni in materia di tracciabilità degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui alla parte IV, titolo I, capo 2 (articoli da 108 a 123).
2. Le misure nazionali di cui al paragrafo 1 rispettano le norme stabilite nel presente regolamento e:
a)
non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;
b)
non sono in contrasto con le norme di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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