Art. 268
Sanzioni
In vigore dal 9 mar 2016
Sanzioni
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 22 aprile 2022 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica.
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