Art. 231
Informazioni da inserire negli elenchi di paesi terzi e territori
In vigore dal 9 mar 2016
Informazioni da inserire negli elenchi di paesi terzi e territori
La Commissione precisa le seguenti informazioni per ciascun paese terzo o territorio che figura negli elenchi di cui all', paragrafo 1:
a)
le specie e categorie di animali, materiale germinale o prodotti di origine animale che possono entrare nell'Unione da tale paese terzo o territorio;
b)
se gli animali, il materiale germinale o i prodotti di origine animale precisati conformemente alla lettera a) possono entrare nell'Unione dall'intero territorio di tale paese terzo o territorio o solo da una o più zone o compartimenti dello stesso.
c)
le condizioni specifiche e le garanzie in materia di sanità animale riguardo alle malattie elencate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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